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Espatrio di minori di anni 15

Lasciapassare per l’espatrio di minori di anni 15 deve essere vidimato dal Questore del luogo

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DETTAGLI

Lasciapassare per l’espatrio di minori di anni 15

Il lasciapassare per l’espatrio dei minori di 15 anni è un documento, un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009), rilasciato dal comune di residenza del minore che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all’espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore.

La domanda  (barrare il riquadro del rilascio lasciapassare), disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnata in questi stessi uffici.

Alla domanda deve essere allegato:

– l’assenso di entrambi i genitori o il nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale e l’atto di assenso per il rilascio/rinnovo del lasciapassare del figlio minore.

– il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita con le generalità dei genitori e la cittadinanza italiana del minore;

– 2 foto formato tessera identiche e recenti;
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